Mutuo sospensione
Data la crescita delle difficoltà economiche dei cittadini, la domanda relativa al mutuo ed alla sospensione delle rate sta aumentando esponenzialmente.
Da voci di Governo datate inizio 2010, infatti, sta prendendo forma l’idea del Governo stesso di concedere per i cittadini con mutui una sospensione di Stato.
Avere un mutuo e una sospensione al relativo rimborso potrebbe senza dubbio aiutare le famiglie in difficoltà a causa della crisi economica attuale.
Si sta infatti pensando ad una legge per la sospensione del mutuo, mediante il Fondo di solidarietà, che permetterebbe quindi la sospensione delle rate del mutuo a tutte le persone in difficoltà per motivi imprevedibili come la perdita improvvisa del lavoro, o condizioni come morte o inautosufficienza di uno dei componenti del nucleo famigliare.
Il fondo che consentirebbe la sospensione della rata del mutuo varrebbe per i mutui accesi per l’acquisto della prima casa, purchè di importo non superiore ai 205mila euro, e sarebbe destinato anche a tutti coloro che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (isee) di un massimo di 30.000 euro.
Il Fondo stesso provvederà quindi a rimborsare i mutui soggetti a sospensione delle rate direttamente alle banche, sia per le rate stesse che per gli onorari notarili sostenuti dal beneficiario e anticipati dall’istituto di credito, sia per la quota d’interessi maturata durante la sospensione del pagamento del mutuo. Questo fa la differenza con il Piano famiglia, dove per la sospensione dei mutui le famiglie potranno chiedere un periodo di fermo pari a 12 mesi. Per questo tipo di sospensione del mutuo per la casa, il decreto prevede che i mutui siano sospesi per un anno, durante il quali gli interessi continueranno a maturare, e che potranno essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, a seconda se la sospensione del mutuo avvenga per la sola quota capitale o per la quota interessi più quota capitale. Il consumatore potrà quindi iniziare a pagare gli interessi maturati anche alla termine del periodo di sospensione, mediante accordi valutati con l’istituto di credito presso cui ha acceso originariamente il mutuo.