Mutui per box

Quando si acquista un immobile, è possibile usufruire di agevolazioni sui mutui per box, garage o pertinenze in genere. Si tratta di agevolazioni fiscali per parti di immobili che non devono essere necessariamente collegati all’abitazione, ma possono essere separati, ovvero situati in un’area vicina, ma distante dalla casa sottoposta a mutuo.
La legge prevede che, nella fase di mutuo, sul box, garage, magazzino, deposito o altra pertinenza venga versata la medesima misura delle imposte versate sull’acquisto dell’immobile che fungerà da prima abitazione.
Molto importante una clausola, quando si deciderà di acquistare un immobile con annesso box, i mutui potranno essere concessi per entrambe le costruzioni solo se il box sarà in numero di 1, mai superiore, perchè nel caso fossero 2 o più, non si potrebbero applicare in nessun modo gli sconti fiscali previsti.
Esistono due modalità per comperare con i mutui un immobile con box.
Nel caso in cui si trattasse di un edificio di nuova costruzione con box annesso, il mutuo potrà esser utile per pagare un rogito unico, che coprirà sia l’immobile che la pertinenza annessa.
Nel caso di abitazioni di seconda o terza mano, o più, si potrà avanzare una richiesta di mutuo per il box anche in un secondo tempo.
E’fondamentale essere chiari al momento della fase contrattuale di compravendita, bisogna assolutamente comunicare all’istituto di credito che si intende effettuare il rogito per entrambe le parti, sia per l’abitazione che per il box o garage, altrimenti il mutuo erogato potrebbe non coprire la pertinenza, e quindi si andrebbe ad alienare il solo edificio abitativo, perdendo cosi’i diritti di agevolazione fiscale sul box e rischiando di vederselo tassare.
Sull’acquisto di un box nuovo, il consumatore ha diritto di godere di detrazioni fino al 41% in dieci rate, da segnalare nella dichiarazione dei redditi.
Queste agevolazioni possono essere revocate con un pagamento aggiuntivo di sovrattassa pari al 30% delle imposte dovute qualora l’Ufficio del registro verifichi che vengano a mancare le condizioni o qualora l’immobile con box per cui si è richiesto il mutuo venisse rivenduto nell’arco di cinque anni, a meno che nell’arco di un anno dalla vendita non si acquisti un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

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